La Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (fino al 15 febbraio 2018 dei Collegi Ipasvi) è un ente di diritto pubblico non economico, istituito con legge 29 ottobre 1954, n. 1049, e regolamentato dal Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, e successivo Dpr 5 aprile 1950, n. 221.Lo Stato delega alla Federazione la funzione, a livello nazionale, di tutela e rappresentanza della professione infermieristica nell’interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori delle competenze che l’appartenenza a un Ordine di per sè certifica. L’organo di vigilanza della Federazione è il Ministero della Salute. L’ordine è l’organismo che:
- tutela il cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato e in possesso di uno specifico titolo di studio abilitante la professione;
- tutela e disciplina la professionalità degli iscritti, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice Deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione e offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.
Tutta l’attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti, il cui ammontare viene stabilito da ogni Ordine in rapporto alle spese di gestione della sede, al programma di iniziative (corsi, informazioni, riviste, consulenze legali ecc.) e alla percentuale da versare alla Federazione.
Obbligatorietà dell’iscrizione all’OPI è precisata in una serie di norme quali:
- l’art. 8 del D.L.C.P.S. 233/1946 stabilisce che “per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al relativo albo”.
- l’art. 2229 del C.c. stabilisce che “per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessario l’iscrizione al rispettivo albo”.
- l’art. 1 del DPR 761/1979 stabilisce che “appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi Ordini professionali, ove esistono, che esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute”.
- l’art. 2 del D.M. 739/1994 stabilisce che, “il diploma per infermiere abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale”.
- Il Consiglio di Stato, 10 febbraio 1989 n° 6 ha specificato: l’appartenenza all’albo professionale dei dipendenti appartenenti al ruolo sanitario va mantenuta per tutta la durata del rapporto di impiego; pertanto, il dipendente che cessi di appartenere all’albo o che, su invito dell’amministrazione, non vi si reiscriva è suscettibile di sanzioni disciplinari per violazione dei doveri di ufficio.